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Artigianato
Pubblicata la legge di modifica dell'articolo 1 della legge n. 122/1992 in vigore dal 05 gennaio 2013. In particolare, l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2012 - che ha sostituito il 3 comma dell'articolo 1 della leggen. 122 del 1992, stabilisce che l'attività di AUTORIPARAZIONE si distingue nelle attività:
a) MECCATRONICA;
b) CARROZZERIA;
c) GOMMISTA.
Vengono cosi unificate, in una nuova categoria detta MECCATRONICA, le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto, pertanto dal 05 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l'inizio della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l'inizio dell'attività di MECCATRONICA dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica-motoristica sia per l'elettrauto.
Il preposto alla gestione tecnica per l' attività di meccatronica dovrà essere possedere entrambi i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività di meccanica-motoristica ed elettrauto non essendo più scindibile né l'attività né la figura del responsabile tecnico per la predetta attività.
L'articolo 2 della Legge, riferendosi ai requisiti tecnico-professionali stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa (5 Gennaio 2013) , le regioni e le provincie autonome devono adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali previsti dalla legge 5 Febbraio 1992 n.122 all'art. 7 comma 2 lettera b, alle nuove disposizioni.
Le norme transitorie (art.3) prevedono i seguenti casi:
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le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (5 Gennaio 2013) , sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate sia all'attività di meccania e motoristica che elettrauto, sono abilitate di diritto all'attività di meccatronica;
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le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (5 Gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate soltanto all'attività di meccanica e motoristica o elettrauto secondo la legge n. 122/del 1992, possono proseguire le predette attività per i 5 anni successivi alla medesima data.
Entro tale termine, i soggetti preposti alla gestione tecnica delle suddette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della legge n.122/92, devono frequentare frequentare con esito positivo un corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma(*), inerente alle discipline relative all'abilitazione non posseduta. In mancanza., decorso il termine su indicato, i soggetti su indicati non potranno essere preposti alla gestione tecnica per mancanza di requisito professionale;
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qualora le imprese iscritte con persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare di impresa, siano abilitate soltanto per una delle due sezioni (meccanica e motoristica o elettrauto ) e alla data di entrata in vigore della presente legge (5 Gennaio 2013) abbia già compiuto 55 anni di età, possono proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
(*) comma 2, art. 7 della Legge n.122/1662
Alla pagina Artigianato i requisiti e la modulistica
Alla pagina Documenti e moduli la modulistica anche per il Registro delle Imprese