News Tecnica Amministrativa

29/09/2014 - 07/10/2014 VIAGGIO  OFFICINE  A POSTO  2014   FUERTAVENTURA ISOLE CANARIE

EVENTO TANTO ATTESO DAI CLIENTI DELLE OFFICINE A POSTO  TRASCORSO IN UNA LOCATION  MOLTO PARTICOLARMENTE AFFASCINANTE QUANTO SUGGESTIVA , ALL' INSEGNA DEL MARE E DELLA  CULTURA.

 

 

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Gazzetta Ufficiale #93 del 20 Aprile 2012 L'attuazione del nuovo regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Obiettivo è la riduzione delle emissioni di Gas fluorurati utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature ed applicazioni industriali: Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoruro di zolfo (SF6) Il Decreto prevede la creazione di un registro telematico nazionale, il cui accesso avviene attraverso le Camere di Commercio al quale i soggetti devono iscriversi entro 60 giorni dalla creazione. Chi sono i soggetti coinvolti? Sono tutte le persone che svolgono l’attività di recupero del gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore per il trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e per il trasporto di merci con massa massima 1305 Kg. Che cosa devono avere? Devono avere un attestato di qualifica rilasciato da un Organismo di attestazione. La Brain Bee è stata la prima (ad oggi anche l’unica) in Italia ad essere certificata come “Organismo di Attestazione” e quindi in grado di erogare corsi certificati e rilasciare l’attestato di partecipazione. A partire da quando? Il decreto che regola la materia è il #43 del 27 Gennaio 2012, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 Aprile 2012, perciò applicabile dal 5 Maggio 2012. Dall’istituzione del “registro nazionale delle persone e delle imprese certificate” ci saranno 60 gg di tempo per iscriversi presso le Camere di Commercio. Le persone dovranno subito iscriversi a un corso ed avranno un anno di tempo per parteciparvi. Che cosa dovete fare? 1) Dovete iscrivervi personalmente al “registro nazionale delle persone e delle imprese certificate” presso la Camera di Commercio competente entro 60 gg dalla sua istituzione. 2) Dovete iscrivere allo stesso registro anche l’officina. Brain Bee fornirà assistenza contattando direttamente le camere di Commercio degli aderenti ai corsi, fornendo la modulistica ed indicando le istruzioni su come iscrivervi 3) Dovete iscrivervi e frequentare il corso erogato da Brain Bee, la stessa comunicherà i dati della persona all’organismo di valutazione della conformità che registrerà l’avvenuta . Entro 5 gg dal corso le persone riceveranno un attestato di formazione Che cosa succede se non lo fate? Sta per uscire uno specifico decreto che prevede le sanzioni da applicare. Ovviamente finche tali sanzioni non saranno rese note, unico rischio può essere una denuncia per disastro colposo, nel caso che riescono a dimostrare la dispersione in atmosfera del gas R134a. Cosa c’entra il nuovo gas 1234yf ? Nulla, in quanto il nuovo gas 1234yf ha un GWP inferiore a 150 (R134 ha un GWP pari a 1300) che non necessita di abilitazioni secondo il Regolamento Europeo 842/2006. Infine, considerando che il registro delle persone e delle imprese certificate non è stato ancora creato e non si conoscono i periodi di istituzione possiamo tranquillizzare le officine che attualmente possono solo partecipare ai corso per il certificato abilitante alla gestione dei gas fluorurati in officina ed attendere la creazione del registro per registrarsi. ATTENZIONE Corsi non certificati non hanno nessun valore

 
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AUTORIPARATORI: Pubblicata la legge di modifica

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Artigianato

autoriparatoriPubblicata la legge di modifica dell'articolo 1 della legge n. 122/1992 in vigore dal 05 gennaio 2013. In particolare, l'articolo 1 della pdf legge 11 dicembre 2012, n. 224 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2012 - che ha sostituito il 3 comma dell'articolo 1 della leggen. 122 del 1992, stabilisce che  l'attività di AUTORIPARAZIONE si distingue nelle attività:

a) MECCATRONICA;
b) CARROZZERIA;
c) GOMMISTA. 


Vengono cosi unificate, in una nuova categoria detta MECCATRONICA, le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto, pertanto dal 05 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l'inizio della sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l'inizio dell'attività di MECCATRONICA dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica-motoristica sia per l'elettrauto.
Il preposto alla gestione  tecnica  per  l' attività  di  meccatronica dovrà essere possedere  entrambi i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività di meccanica-motoristica  ed elettrauto non essendo più scindibile né l'attività né la figura del responsabile tecnico per la predetta attività.

L'articolo 2 della Legge, riferendosi ai requisiti tecnico-professionali stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa (5 Gennaio 2013) , le regioni e le provincie autonome devono adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali  previsti dalla legge 5 Febbraio 1992 n.122 all'art. 7 comma 2 lettera b, alle nuove disposizioni.


Le norme transitorie (art.3) prevedono i seguenti casi:

 

  1. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (5 Gennaio 2013) , sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate sia all'attività di meccania e motoristica che elettrauto, sono abilitate di diritto all'attività di meccatronica;
  2. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa (5 Gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate soltanto all'attività di meccanica e motoristica o elettrauto secondo la legge n. 122/del 1992, possono proseguire le predette attività per i 5 anni successivi alla medesima data.
    Entro tale termine, i soggetti preposti alla gestione tecnica delle suddette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della legge n.122/92, devono frequentare frequentare con esito positivo un corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma(*), inerente alle discipline relative all'abilitazione non posseduta. In mancanza., decorso il termine su indicato, i soggetti su indicati non potranno essere preposti alla gestione tecnica per mancanza di requisito professionale;
  3. qualora le imprese iscritte con persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare di impresa, siano abilitate soltanto per una delle due sezioni (meccanica e motoristica o elettrauto ) e alla data di entrata in vigore della presente legge (5 Gennaio 2013) abbia già compiuto 55 anni di età, possono proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
    (*) comma 2, art. 7 della Legge n.122/1662

Alla pagina Artigianato i requisiti e la modulistica

Alla pagina Documenti e moduli la modulistica anche per il Registro delle Imprese

 
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PEC PER LE IMPRESE ARTIGIANE: ANTICIPATO IL TERMINE AL 30 GIUGNOLa legge 17 dicembre 2012, n. 221*, in vigore dal 19 dicembre 2012, in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.Pertanto, dal 20 ottob...re 2012, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l'obbligo di comunicare la propria PEC anche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:- è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine ultimo, per le suddette imprese già iscritte, di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C.- è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013, ogni pratica da una semplice variazione alla cessazioni da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, e comunque per 45 giorni- trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria

 
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Direttiva Monti (CE 1400/02)


 
CERTIFICATO ATTESTANTE LA CONFORMITA' DEI PEZZI DI RICAMBIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1400/2002.

aggiornato al 26/10/2012

Il motore di ricerca sottostante permette di ottenere informazioni sulla tipologia dei prodotti Marelli in relazione alla Direttiva Monti. Inserita una referenza Marelli (Codice Lungo o Short Code) il sistema restituisce, accanto alla descrizione dell'articolo cercato, la dicitura Ricambio Originale o Ricambio di Qualità Corrispondente.

 
 
  


REGOLAMENTO (CE) N.1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico


Articolo 1 -DEFINIZIONI-

s) per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti necessari all'utilizzo di un autoveicolo con eccezione del carburante.

t) per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli

u) per «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione.


 Link al sito U.E.-Gazzetta Ufficiale-DIRETTIVA MONTI

 


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